Domande frequenti sulla classificazione e gestione dei rifiuti speciali

Quale é la Responsabilità del Produttore di Rifiuti ? (Art. 188 comma 1 D.lgs 152/2006 ss.m.)

Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma (intermediari, commercianti, enti o imprese autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti), tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Solo ai rifiuti viene applicato il CER ?

Non è corretto pensare: - se questo prodotto si trova nell’elenco CER allora è un rifiuto-, ma va modificato nel senso: - se questo prodotto è un rifiuto devo assegnare l’adeguato codice CER.

Ciò significa che il primo passo è verificare che la sostanza prodotta o gestita sia configurabile come rifiuto, ovvero che sia una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Questa valutazione è fondamentale in quanto solo ai rifiuti viene applicato il CER e l’inclusione di un determinato bene o sostanza nell’elenco dei codici CER non significa che tale materiale sia un rifiuto.

La procedura di attribuzione del CER è una mera formalità?

E’ indispensabile per essere certi di gestire correttamente il rifiuto anche in tutte le fasi successive, dalla tenuta dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) alla gestione del deposito, del trasporto e dello smaltimento.

E’ sempre possibile individuare un codice certo, univoco e preciso ?

Non è sempre immediato identificare l’attività produttiva da cui si genera il rifiuto. L’elenco CER ha infatti il merito di associare alla descrizione di ogni rifiuto anche le informazioni relative al processo dal quale viene generato, però nello stesso tempo questo maggior numero di informazioni porta ad avere un gran numero di codici che spesso possono generare confusione.

Ad esempio: scarti identici dal punto di vista chimico-fisico vengono attribuiti diversi codici se originati da processi produttivi diversi. La plastica, per dirne una, può essere classificata con il codice 170203 se deriva da demolizione di costruzioni, con il codice 150102 se si tratta di imballaggi oppure con il 191204 se deriva dai trattamenti meccanici operati sui rifiuti.

Come utilizzare il CER 99?

I CER che terminano con 99 hanno la descrizione “Rifiuti non specificati altrimenti”. Essi hanno in comune solo l’appartenenza ad una particolare classe o sottoclasse ma non sono individuate in nessuna categoria specifica.

Spesso si abusa di questo codice, per semplicità o comodità, quando non si riesce ad individuare un codice CER. La normativa evidenzia invece che mentre le categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie 99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, vanno assegnati “per ultimo e per forza”.

La scelta del codice può essere influenzata dalle autorizzazioni del trasporto?

Alcune volte il codice CER si rivela un impedimento al conferimento del rifiuto ad un trasportatore prescelto perché quest’ultimo non è autorizzato a gestire il codice CER attribuito. In questi casi nella pratica avviene il procedimento inverso: piuttosto che attribuire il codice sulla base dell’origine del rifiuto lo si attribuisce sulla base di quelli che il trasportatore è autorizzato a gestire.

La scelta del codice non deve essere influenzata delle autorizzazioni detenute dal trasportatore o da implicazioni di carattere economico.

La scelta del codice può essere semplificata optando per la voce a specchio?

Pensiamo a quando di fronte ad un codice CER con voce a specchio, viene assegnato per comodità il codice CER asteriscato indicante rifiuto pericoloso piuttosto che procedere ad un’analisi chimica. Si rischia la preclusione dalla possibilità di dimostrare con un’analisi l’assenza di pericolosità del rifiuto dovendo sopportare così più alti oneri economici e gestionali. E’ noto a tutti che il costo di smaltimento dei rifiuti pericolosi è maggiore di quelli non pericolosi, salvo particolari accordi commerciali, con tutte le differenti implicazioni che ne derivano per la gestione, dal deposito alla tenuta dei documenti.

Di qui allora, stante anche le implicazioni economiche, deve nascere nel produttore l'interesse oltre che l’obbligo di determinare correttamente la natura dei rifiuti prodotti eseguendo anche una ricerca analitica degli inquinanti ove necessario, perché gestire correttamente il rifiuto in tutte le sue fasi significa risparmio e sicurezza.

L’incarico della classificazione può essere affidato a terzi ?

Il legislatore ha stabilito che sia il produttore a conoscere più di altri il processo, le trasformazioni e le materie prime che danno origine al suo rifiuto. Ecco perché ha imposto che sia lui a classificare gli scarti di cui deve disfarsi. Nella pratica però questo non accade quasi mai: il titolare non si dedica alla codifica dei propri rifiuti né ha personale interno dedicato. Di solito l’assegnazione del codice CER viene affidata a terzi: il consulente ambientale di fiducia, il trasportatore che prende in carico i rifiuti oppure l’impianto destinatario. E’ fondamentale, viste le responsabilità in gioco, che il produttore si accerti della scrupolosità con cui viene eseguita la classificazione dei rifiuti. Ad esempio se il lavoro del professionista incaricato non includesse una visita sul sito di produzione, una indagine accurata sulle modalità di formazione dello scarto e sulle materie prime utilizzate, potrebbe esserci un ragionevole dubbio sulla sua completezza e correttezza. In questo caso è importante prestare attenzione a ciò che si dichiara poiché il produttore sottoscrive di assumersi ogni responsabilità in caso di dichiarazioni infedeli e questo sarebbe anche in linea con le leggi vigenti.

Per stabilire se un Rifiuto è pericoloso o non pericoloso è sempre necessario effettuare un’analisi chimica ?

Non sempre è necessaria un’analisi chimica, ma non sempre è evitabile. Per stabilire la pericolosità di un rifiuto, la normativa e l’elenco dei codici CER indica due strade alternative:

1. Alcune tipologie di rifiuti (con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin dall’origine. In questo caso è la normativa che stabilisce di classificare inequivocabilmente come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza in quanto per il legislatore non vi sono dubbi che possiedano caratteristiche chimico-fisiche o sostanze pericolose in quantità significative.

2. Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto non pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Questa tipologia di rifiuti riguarda quegli scarti che in base al processo di lavorazione possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un prelievo e ad un’analisi chimica di un campione rappresentativo di rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco.

Esempio di rifiuto con codice a specchio che necessita di analisi chimica:

•             Classe 10.00.00: rifiuti prodotti da processi termici

•             Sottoclasse 10.02.00: rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

•             Categoria pericolosa 10.02.07 *: rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

Oppure

•             Categoria non pericolosa 10.02.08: rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

In questo caso il rifiuto solido sarà pericoloso solo se le sostanze di cui è composto avranno concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge, ad esempio se vi è “una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale al 3%” . Questo comporta l'onere per il produttore di verificare, attraverso analisi chimiche, se il rifiuto, da lui prodotto o gestito, contiene certe sostanze ed in quali concentrazioni. Questo è molto importante al fine di evitare, nel corso di eventuali indagini, la scoperta di falsa attribuzione dei codici CER. E' il caso dei rifiuti pericolosi ai quali viene assegnato un codice CER non pericoloso consentendo, illecitamente, di gestire quel rifiuto secondo procedure più semplici ed economiche .

Campionamenti ed analisi, quando farli ?

Devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni 2 anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

Analisi l’analisi di laboratorio può svolgere almeno due diverse funzioni:

- serve a classificare il rifiuto;

- serve a verificare la “compatibilità’” fra il rifiuto e l’impianto di destinazione.

Se ho già classificato il rifiuto con il metodo delle concentrazioni devo fare comunque un’analisi.

A seconda del tipo di impianto cui destino il rifiuto può essere necessaria un’analisi di “compatibilità”.

Un esempio: il test di cessione sull’eluato

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni.

E’ consentito miscelare i rifiuti pericolosi con altre sostanze ?

E’ vietato “miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi”.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi nella fase di deposito temporaneo è un divieto assoluto. E’, quindi, obbligatorio mantenere divisi i rifiuti che presentano diverse caratteristiche di pericolosità, la miscelazione in deroga di cui all'art. 187 c.2 riguarda, rispettando le condizioni previste dalla legge, gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti non i depositi dei produttori. (art. 187 comma 1 D.lgs 152/2006 ss.m.)

Come imballare ed etichettare i rifiuti pericolosi durante il trasporto ?

Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (ADR).

L’apposizione dell’etichetta è a carico del soggetto che spedisce (Trasporto art. 193 comma 4 , D.lgs 152/2006 ss.m.)

Cosa di intende per Deposito Temporaneo ? (Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs 152/2006 s s.m.)

Per deposito temporaneo s’intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci.

Ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. punto bb) è previsto che:

il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

I rifiuti pericolosi devono essere sempre identificabili attraverso l’apposizione di etichette o targhe indicante il codice CER e rispettare le specifiche normative inerenti lo stoccaggio di sostanze pericolose eventualmente contenute nei rifiuti prodotti, devono essere gestiti in maniera da non creare pregiudizio all’ambiente ed alla salute.

Ai sensi dell’art. 183 i rifiuti possono essere tenuti in stoccaggio in attesa del loro conferimento a terzi autorizzati senza necessità di autorizzazione, purché nel rispetto di alcune condizioni:

- Il deposito deve essere effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento Con cadenza almeno trimestrale o Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi;

- il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i metri cubi sopra specificati.








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